{"id":11,"date":"2024-02-21T18:34:13","date_gmt":"2024-02-21T17:34:13","guid":{"rendered":"https:\/\/macchiafaggeta.com\/?page_id=11"},"modified":"2024-02-22T14:16:20","modified_gmt":"2024-02-22T13:16:20","slug":"statuto","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/macchiafaggeta.com\/?page_id=11","title":{"rendered":"Statuto"},"content":{"rendered":"<div class=\"wpb-content-wrapper\"><p>[vc_row][vc_column][vc_column_text el_class=&#8221;giustificato&#8221;]<\/p>\n<div class=\"content clearfix\">\n<h3>TITOLO 1 &#8211; ORDINAMENTO DELLA SOCIETA&#8217;<\/h3>\n<p><strong>Art. 1<\/strong><\/p>\n<p>La Societ\u00e0 Macchia Faggeta, quale fu costituita con pubblico strumento notarile 28 Febbraio 1800 con le statuzioni di cui alla sentenza del Tribunale di Montepulciano del 19.02.1944, \u00e9 una Societ\u00e0 particolare, autonoma, avente per oggetto il godimento e lo sfruttamento del tenimento boschivo di propriet\u00e0 sociale denominato &#8220;Macchia Faggeta&#8221; nonch\u00e9 il compimento di attivit\u00e0 connesse alla valorizzazione del patrimonio sociale nell&#8217;interesse dei Soci.<\/p>\n<p>Rientrano nell&#8217;oggetto sociale, la trasformazione di singoli appezzamenti di terreno facenti parte del tenimento di propriet\u00e0 sociale, la trasformazione industriale del legname in prodotti grezzi e finiti, l&#8217;esercizio di funivie, ascensori, \u00a0sciovie, slittovie ed altri mezzi di trasporto a funi senza rotaie in servizio pubblico, l&#8217;esercizio di attivit\u00e0 alberghiere e di impianti sportivi in genere, e comunque, il compimento di tutte le operazioni attinenti alle attivit\u00e0 sopra specificate o con esse collegate.<\/p>\n<p>Possibili alienazioni o permute di singoli appezzamenti di terreno sociale, ovvero atti che possano incidere gravemente sul patrimonio della Societ\u00e0 Macchia Faggeta, potranno avvenire solo con deliberazione propositiva presa a maggioranza dei voti del Consiglio di Amministrazione, deliberazione propositiva presa a maggioranza dei voti del Consiglio di Amministrazione, deliberazione che dovr\u00e0 essere sottoposta a ratifica dell&#8217;Assemblea ordinaria dei Soci, e sar\u00e0 valida la decisione presa a maggioranza dei 2\/3 dei Soci presenti.<\/p>\n<p>La Societ\u00e0 potr\u00e0 compiere tutte le operazioni immobiliari, mobiliari e finanziarie, contrarre mutui passivi per il raggiungimento dell&#8217;oggetto sociale e potr\u00e0 costituire Societ\u00e0 ed assumere partecipazioni, quote in Societ\u00e0, Enti ed Aziende aventi uno scopo affine, con finalit\u00e0 di favorire la realizzazione dei programmi di sviluppo sociale e culturale della Citt\u00e0 di Abbadia S.Salvatore ed \u00a0incrementare l\u2019assistenza ai Soci ed agli Enti cittadini.<\/p>\n<p>Sono escluse in modo assoluto operazioni di borsa a carattere di speculazione.<\/p>\n<p>La Societ\u00e0 Macchia Faggeta non ha scopo di lucro e le quote sono INALIENABILI, INESPROPRIABILI E NON SOGGETTE A LIQUIDAZIONE.<\/p>\n<p><strong>Art. 2<\/strong><\/p>\n<p>La Societ\u00e0 Macchia Faggeta ha la sua sede sociale nel comune di Abbadia San Salvatore \u2013 Via della Pace ,70 ed ha una durata illimitata.<\/p>\n<p><strong>Art. 3<\/strong><\/p>\n<p>Il patrimonio della Societ\u00e0 \u00e8 costituito dal tenimento boschivo denominato \u201cMacchia Faggeta\u201d e da tutte le strutture, impianti, immobili, ecc\u2026destinati allo sviluppo delle attivit\u00e0 di cui all\u2019art.1<\/p>\n<h3>TITOLO 2 &#8211;\u00a0SOCI<\/h3>\n<p><strong>Art.4<\/strong><\/p>\n<p>Sono Soci della Societ\u00e0 Macchia Faggeta gli eredi dei 203 fondatori raggruppati per stipiti: ciascuno stipite, indipendentemente dal numero di persone che lo compongono, \u00e8 rappresentato a tutti gli effetti da un solo Socio che ha la qualifica di CAPOSTIPITE.<\/p>\n<p>La qualifica di Socio capostipite nella Societ\u00e0 spetta di ufficio al parente pi\u00f9 prossimo al Socio originario. A parit\u00e0 di discendenza al Socio pi\u00f9 anziano in et\u00e0.<\/p>\n<p>Per eredi si intendono quelli previsti dalla successione legittima, esclusa cio\u00e8 la successione testamentaria.<\/p>\n<p><strong>Art. 5<\/strong><\/p>\n<p>I Soci componente lo stipite, con loro decisione a maggioranza e sottoscritta, potranno nominare a rappresentarli, in sostituzione del loro capostipite in carica, altro Socio dello stipite che ritenessero pi\u00f9 idoneo a svolgere tale compito.<\/p>\n<p>Il Socio rappresentante lo stipite cos\u00ec nominato, resta in carica tre anni ed alla scadenza potr\u00e0 essere confermato o sostituito con analoga procedura. Tale decisione dei componenti lo stipite deve essere comunicata al Consiglio di Amministrazione entro trenta giorni.<\/p>\n<p><strong>Art. 6<\/strong><\/p>\n<p>Ciascuno stipite ha uguali diritti sul patrimonio sociale ed \u00e8 tenuto a sopportarne in uguale misura gli oneri della gestione sociale.<\/p>\n<p>Le quote sociali attribuite agli stipiti originari estintisi o che andranno ad estinguersi, senza eredi fino al decimo grado di parentela, rimangono od andranno a rimanere patrimonio comune, per devoluzione, degli altri stipiti esistenti.<\/p>\n<p><strong>Art. 7<\/strong><\/p>\n<p>L\u2019esclusione del Socio rappresentante lo stipite, pu\u00f2 aver luogo per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge e dal contratto sociale ed inadempienze a danno della Societ\u00e0.<\/p>\n<p>L\u2019esclusione \u00e8 deliberata dal Consiglio di Amministrazione.<\/p>\n<p>Non possono ricoprire cariche sociali i Soci ordinari ed i capostipiti che siano falliti, interdetti, inabilitati o che abbiano subito condanne penali che comportano l\u2019interdizione dai pubblici uffici.<\/p>\n<p>In caso di decadenza, di recesso e di esclusione del Socio rappresentante lo stipite, quest\u2019ultimo verr\u00e0 rappresentato da altro Socio, in base alle norme di cui all\u2019art. 4 del presente Statuto.<\/p>\n<h3>Titolo III \u00a0&#8211;\u00a0ORGANI SOCIALI<\/h3>\n<p><strong>Art. 8<\/strong><\/p>\n<p>Sono organi della Societ\u00e0:<\/p>\n<p>a) L\u2019Assemblea Generale dei Soci.<\/p>\n<p>b) Il Consiglio di Amministrazione.<\/p>\n<p>c) Il Collegio dei Sindaci Revisori.<\/p>\n<h3>ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI<\/h3>\n<p><strong>Art. 9<\/strong><\/p>\n<p>L\u2019Assemblea generale dei Soci Capostipiti \u00e8 costituita dai Soci rappresentanti lo stipite, i quali hanno diritto di voto e rappresentano tutti i discendenti dello stesso stipite.<\/p>\n<p>Il Socio capostipite che per qualsiasi motivo non pu\u00f2 essere presente all\u2019Assemblea generale, o impossibilitato a partecipare alle votazioni per le cariche sociali, dovr\u00e0 farsi rappresentare, a mezzo delega da lui sottoscritta, da un componenete del proprio stipite, salvo che per particolari motivi di idoneit\u00e0 ed opportunit\u00e0 la maggioranza dei componenti lo stipite lo autorizzi a delegare altro Socio.<\/p>\n<p>Il Socio capostipite che dovesse trovarsi nelle condizioni di essere l\u2019unico edere dello Stipite, o in condizioni tali di essere impossibilitato a farsi rappresentare da altro discendente, potr\u00e0 delegare un Socio di sua fiducia, facente parte di altro Stipite.<\/p>\n<p>Non possono essere delegati i membri componenti il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale, limitatamente all\u2019approvazione del bilancio consuntivo e di previsione.<\/p>\n<p>Il delegato pu\u00f2 rappresentare un solo Socio capostipite.<\/p>\n<p><strong>Art. 10<\/strong><\/p>\n<p>L\u2019Assemblea generale dei Soci capostipiti \u00e8 convocata in seduta ordinaria, almeno una volta l\u2019anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell\u2019esercizio sociale, per deliberare sui seguenti oggetti:<\/p>\n<ol>\n<li>Approvazione del bilancio consuntivo di esercizio e del bilancio di previsione.<\/li>\n<li>Elezioni dei membri del Consiglio di Amministrazione con nomina \u00a0 \u00a0assembleare e dei Sindaci Revisori.<\/li>\n<li>Sugli altri oggetti attinenti alla gestione della Societ\u00e0 e ad essa sottoposti dagli Amministratori.<\/li>\n<\/ol>\n<p>Non possono partecipare all\u2019 Assemblea coloro che non risultano dai libri della Societ\u00e0 essere Soci ordinari o capostipiti.<\/p>\n<p>L\u2019Assemblea \u00e8 regolarmente costituita e pu\u00f2 validamente deliberare sulle materie poste all\u2019ordine del giorno, in prima convocazione con la presenza diretta o per rappresentanza della maggioranza dei Soci capostipiti; in seconda convocazione con la presenza di almeno 30 (trenta) di essi.<\/p>\n<p>L\u2019Assemblea \u00e8 aperta a tutti i Soci ordinari i quali hanno facolt\u00e0 di intervenire per portare il loro contributo, intervento che a richiesta pu\u00f2 essere verbalizzato, senza per\u00f2 diritto di voto.<\/p>\n<p>Le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei Soci capostipiti presenti al momento della votazione. I Soci capostipiti o i loro delegati dovranno astenersi nell\u2019ipotesi di conflitto di interessi per conto proprio o di terzi: in caso di contrasto sar\u00e0 l\u2019Assemblea a decidere.<\/p>\n<p><strong>Art. 11<\/strong><\/p>\n<p>L\u2019Assemblea generale delibera in sede straordinaria sulle modifiche dello Statuto e Regolamento.<\/p>\n<p>L\u2019Assemblea straordinaria pu\u00f2 deliberare validamente con la partecipazione, diretta o per rappresentanza, di due terzi dei Soci capostipiti in prima convocazione \u00a0e con la presenza di met\u00e0 pi\u00f9 uno dei Soci capostipiti, in seconda convocazione.<\/p>\n<p>Le deliberazioni dell\u2019Assemblea straordinaria sono valide con il voto favorevole della maggioranza dei Soci presenti al momento della votazione.<\/p>\n<p><strong>Art. 12<\/strong><\/p>\n<p>L\u2019Assemblea generale dei Soci \u00e8 convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dalla maggioranza dei Consiglieri, e dovr\u00e0 essere anche convocata, quando ne facciano richiesta scritta 50 (cinquanta) Soci capostipiti con indicazione delle materie da trattare.<\/p>\n<p>La convocazione dell\u2019Assemblea si attua mediante l\u2019invio di avviso di convocazione contenente: il luogo, la data e l\u2019ora dell\u2019adunanza e tutte le indicazioni delle materie da trattare, ai Soci capostipiti nel domicilio risultante dal libro dei Soci, nonch\u00e9 mediante affissione dell\u2019avviso di convocazione nell\u2019Albo pretorio comunale e negli appositi spazi predisposti per la pubblicit\u00e0, come altri mezzi ritenuti idonei dal Consiglio di Amministrazione.<\/p>\n<p>L\u2019avviso dovr\u00e0 essere inviato almeno cinque giorni prima di quello fissato per l\u2019adunanza.<\/p>\n<p><strong>Art. 13<\/strong><\/p>\n<p>L\u2019Assemblea generale \u00e8 presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, il quale ne regola lo svolgimento. Su richiesta della maggioranza dei Soci presenti, la votazione potr\u00e0 avvenire a scrutinio segreto.<\/p>\n<p><strong>Art. 14<\/strong><\/p>\n<p>Le delibere dell\u2019Assemblea \u00a0devono constare di apposito verbale sottoscritto dal Presidente, dal Segretario e dai Consiglieri presenti.<\/p>\n<p>Il verbale dell\u2019Assemblea straordinaria pu\u00f2 essere redatto da un Notaio e dallo stesso sottoscritto unitamente al Presidente dell\u2019Assemblea.<\/p>\n<h3>CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE<\/h3>\n<p><strong>Art. 15<\/strong><\/p>\n<p>Il Consiglio di Amministrazione \u00e8 composto di undici membri, Soci Capostipiti o Soci ordinari, dei quali sei eletti dall\u2019Assemblea generale dei Soci, e cinque membri nominati dal Consiglio Comunale, in rappresentanza del Comune di Abbadia San Salvatore.<\/p>\n<p>A parziale modifica dell\u2019art. 57, accordo 1908, si riconosce al Comune, se non avesse disponibilit\u00e0 nel Consiglio Comunale di avere Soci della Macchia Faggeta per inviarli a sua rappresentanza, di farsi rappresentare nel Consiglio di Amministrazione della Societ\u00e0 Macchia Faggeta, anche con persone di sua scelta, purch\u00e8 siano \u00a0componenti iscritti della Societ\u00e0.<\/p>\n<p>Non potranno far parte del Consiglio di Amministrazione n\u00e9 del Collegio Sindacale e se eletti ne decadranno, i Soci che per qualsiasi motivo ed in particolare per attivit\u00e0 svolta, luogo dove si esercita, rapporti contrattuali continuativi con la Macchia Faggeta, od altro, possano trovarsi in conflitto di interessi con la stessa.<\/p>\n<p>I membri del Consiglio di Amministrazione di nomina Assembleare eleggono il Presidente e il Vice Presidente.<\/p>\n<p>Il Consiglio pu\u00f2 farsi assistere da un Segretario.<\/p>\n<p><strong>Art. 16<\/strong><\/p>\n<p>Il Consiglio di Amministrazione resta in carica tre anni ed i membri facenti parte possono essere rieletti. In caso di vacanza durante il triennio, i membri del Consiglio di nomina Assembleare sono sostituiti dal candidato che nelle elezioni ha riportato il maggior numero dei voti in successione.<\/p>\n<p>I membri di nomina Comunale, sono sostituiti dal Consiglio del Comune.<\/p>\n<p>Decade dal Consiglio di Amministrazione e dal Collegio Sindacale il membro che senza giustificato motivo risulter\u00e0 assente per sei sedute nell\u2019anno solare.<\/p>\n<p><strong>Art. 17<\/strong><\/p>\n<p>Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri inerenti alla amministrazione della Societ\u00e0 ed \u00e8 investito dei pi\u00f9 ampi poteri tanto per l\u2019ordinaria che per la straordinaria amministrazione; ad esso compete di deliberare su tutti indistintamente gli affari che non siano specificatamente riservati all\u2019Assemblea generale dei Soci; inoltre provveder\u00e0 alla determinazione del quantitativo di legna da assegnare ai Soci, del prezzo di cessione e delle modalit\u00e0 di pagamento, di assegnazione, di distribuzione e di consegna; alla erogazione di somme da destinarsi per assistenza e beneficenza; alla nomina del Cassiere e del Segretario, come di altre persone per l\u2019espletamento di tutte le attivit\u00e0; alla redazione del bilancio consuntivo; alla tenuta e all\u2019aggiornamento del libro dei Soci capostipiti e dei Soci ordinari, su richiesta e dati forniti dagli stessi interessati.<\/p>\n<p>Dispone per i servizi dipendenti dalla Societ\u00e0, sulla manutenzione del fondo sociale e sulla osservanza, unitamente al Collegio dei Sindaci, dello Statuto e del Regolamento.<\/p>\n<p><strong>Art. 18<\/strong><\/p>\n<p>Il Consiglio di Amministrazione \u00e8 convocato dal Presidente e pu\u00f2, nel caso di urgenza, essere riunito anche per convocazione diretta e immediata.<\/p>\n<p>Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono valide con la presenza almeno della met\u00e0 pi\u00f9 uno di tutti i Consiglieri in prima convocazione, mentre in seconda convocazione baster\u00e0 la presenza della met\u00e0 pi\u00f9 uno dei Consiglieri di nomina sociale.<\/p>\n<p>Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti.<\/p>\n<p><strong>Art. 19<\/strong><\/p>\n<p>Il Consiglio di Amministrazione pu\u00f2 delegare alcuni propri compiti al Presidente ed ai singoli componenti del Consiglio di Amministrazione determinandone il potere.<\/p>\n<h3>COLLEGIO SINDACALE<\/h3>\n<p><strong>Art. 20<\/strong><\/p>\n<p>Il Collegio Sindacale \u00e8 composto da tre Sindaci effettivi e da due sindaci supplenti, eletti per votazione sociale e resta in carica tre anni.<\/p>\n<p>Il Collegio Sindacale controlla l\u2019andamento economico ed amministrativo della Societ\u00e0, provvede alle ispezioni di cassa nonch\u00e9 dei registri e documenti contabili; provvede alla verifica ed al controllo del bilancio consuntivo, riferendo al Consiglio di Amministrazione ed all\u2019Asseblea generale dei Soci capostipiti sulle eventuali irregolarit\u00e0 riscontrate.<\/p>\n<p>Nei loro confronti si applica l\u2019art. 2407 c.c.<\/p>\n<h3>TITOLO IV &#8211;\u00a0RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA\u2019<\/h3>\n<p><strong>Art. 21<\/strong><\/p>\n<p>La firma e la rappresentanza della Societ\u00e0, anche in giudizio spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in caso di suo impedimento al Vice Presidente.<\/p>\n<h3>TITOLO V &#8211;\u00a0PROVENTI E SPESE<\/h3>\n<p><strong>Art. 22<\/strong><\/p>\n<p>Le entrate e le spese della Societ\u00e0 avvengono a qualsiasi titolo per il buon andamento della vita della Societ\u00e0 nonch\u00e8 \u00a0per lo svolgimento e la realizzazione di ogni attivit\u00e0 di cui all\u2019art. 1<\/p>\n<p><strong>Art. 23<\/strong><\/p>\n<p>Le eventuali eccedenze delle entrate sulle spese, detratto il 25% da destinarsi alla costituzione del fondo di riserva da utilizzare per eventuale pareggio di bilancio, sono destinate:<\/p>\n<ol style=\"list-style-type: lower-alpha;\">\n<li>All\u2019assistenza e beneficenza di tutte le persone in specie gli anziani, sempre che siano discendenti dello stipite originario o comunque iscritti nell\u2019elenco dei Soci, siano essi capostipiti che ordinari;<\/li>\n<li>Ad attivit\u00e0 che mirano ad incrementare lo sviluppo sociale turistico, e culturale della citt\u00e0 di Abbadia San Salvatore. A tale riguardo la Societ\u00e0 ove si presenti l\u2019opportunit\u00e0, potr\u00e0 prendere anche iniziative dirette in tal senso oltre che affiancare ed appoggiare Enti ed Associazioni che perseguono detti scopi;<\/li>\n<li>Ad Enti di assistenza e beneficenza, ad Associazioni sportive locali.<\/li>\n<\/ol>\n<p>La relativa ripartizione verr\u00e0 fatta dall\u2019Assemblea dei Soci in sede di bilancio, su proposta del Consiglio di Amministrazione.<\/p>\n<p><strong>Art. 24<\/strong><\/p>\n<p>Per quanto non previsto in questo Statuto, si fa espresso riferimento alle disposizioni di legge che disciplinano situazioni analoghe.<\/p>\n<h3>TITOLO VI &#8211;\u00a0DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE<\/h3>\n<p><strong>Art. 25<\/strong><\/p>\n<p>Il presente Statuto e Regolamento che recano parziali modifiche ai precedenti Statuti e Regolamenti, ha avuto effetto con l\u2019Approvazione dell\u2019Assemblea generale dei Soci capostipiti tenuta nella sede sociale in data 28.05.1983.<\/p>\n<\/div>\n<p>[\/vc_column_text][\/vc_column][\/vc_row]<\/p>\n<\/div>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>[vc_row][vc_column][vc_column_text el_class=&#8221;giustificato&#8221;] TITOLO 1 &#8211; ORDINAMENTO DELLA SOCIETA&#8217; Art. 1 La Societ\u00e0 Macchia Faggeta, quale fu costituita con pubblico strumento notarile 28 Febbraio 1800 con le statuzioni di cui alla sentenza del Tribunale di Montepulciano del 19.02.1944, \u00e9 una Societ\u00e0 particolare, autonoma, avente per oggetto il godimento e lo sfruttamento del tenimento boschivo di propriet\u00e0&hellip;<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"parent":13,"menu_order":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","meta":{"footnotes":""},"class_list":["post-11","page","type-page","status-publish","hentry","description-off"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/macchiafaggeta.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/pages\/11","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/macchiafaggeta.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/pages"}],"about":[{"href":"https:\/\/macchiafaggeta.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/page"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/macchiafaggeta.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/macchiafaggeta.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=11"}],"version-history":[{"count":3,"href":"https:\/\/macchiafaggeta.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/pages\/11\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":528,"href":"https:\/\/macchiafaggeta.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/pages\/11\/revisions\/528"}],"up":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/macchiafaggeta.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/pages\/13"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/macchiafaggeta.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=11"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}