TITOLO I – SOCI DISCENDENTI DALLO STIPITE ORIGINARIO
Art. 1
La qualifica di Socio capostipite, sia di diritto che di nomina, che rappresenta nella Società tutto lo stipite discendente dai 203 Soci fondatori, come di Socio ordinario, deve essere fatta risultare, su richiesta dell’interessato, dall’apposito libro dei Soci.
Nella richiesta, per l’appartenenza a Socio capostipite e Socio ordinario, deve risultare la completa generalità di grado di parentela in discendenza dal Socio fondatore per il capostipite, ed il rappresentante dello stipite nella Società per il Socio ordinario.
Art. 2
La iscrizione come sopra, fa fede a tutti gli effetti della loro qualifica verso la Società, verso gli altri Soci e verso tutti gli appartenenti agli stipiti originari.
Art. 3
Chiunque interessato ha la facoltà di visionare il libro dei Soci ed il registro degli stipiti e di presentare le richieste per opportune variazioni.
La qualifica di persona più prossima e più anziana allo stipite originario, nonché l’appartenenza ad un determinato stipite originario, deve risultare attraverso inoppugnabile prova concernente la discendenza genealogica.
Art. 4
In caso di controversia, gli interessati potranno rivolgersi al Consiglio di Amministrazione della Società.
La decisione presa dal Consiglio di Amministrazione verrà depositata negli uffici della Società nei modi di legge ed è inappellabile.
TITOLO II – CARICHE SOCIALI
Art. 5
Per le cariche sociali, ed anche per la loro responsabilizzazione, è inteso la corresponsione di un emolumento per tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, il cui ammontare sarà fissato dall’Assemblea generale dei Soci in occasione dell’approvazione del bilancio annuale.
La corresponsione dell’emolumento dovrà essere corrisposta per grado di responsabilità, carica ed in base alle presenze dei singoli membri.
TITOLO III – NOMINA DEL SOCIO
Art. 6
Alla riunione dei Soci appartenenti allo stesso stipite originario, convocata dagli stessi per procedere alla nomina del Socio rappresentante lo stipite, con le modalità dell’art.5 dello statuto, è consigliabile la presenza di un membro del Consiglio di Amministrazione nominato, su richiesta, dal Consiglio stesso, il quale controfirmerà il verbale che deve essere acquisito agli atti della Società.
TITOLO IV – NOMINA DELLE CARICHE SOCIALI
Art. 7
La nomina a ricoprire cariche sociali, previste dagli art. 15 e 20 dello Statuto, di esclusiva competenza dei Soci, deve avvenire con voto segreto, diretto o per rappresentanza, conforme a quanto previsto dall’art. 9 dello Statuto.
Art. 8
Tutte le operazioni di voto, sono compiute da una Commissione elettorale composta da sette membri scelti fra i Soci capostipiti o Soci ordinari ed appartenenti a sette stipiti originari diversi, scelti dal Consiglio di Amministrazione e dal Collegio Sindacale riunitisi in seduta collegiale due mesi prima della scadenza delle cariche medesime.
Art. 9
I candidati alle cariche sociali sono eletti tra i Soci capostipiti e i Soci ordinari, che risultino iscritti nell’elenco dei Soci e, a candidati, vi sono inclusi per diritto, salvo loro diniego, anche gli Amministratori in carica.
La rosa dei candidati per le elezioni del Consiglio di Amministrazione sarà formata da 15 nominativi e quella per la elezione del Collegio Sindacale, da 9 nominativi.
Tanto per il Consiglio di Amministrazione che per il Collegio Sindacale, non può essere incluso quale candidato più di un nominativo appartenente allo stesso stipite.
La lista non deve intendersi, comunque, bloccata, il Socio votante potrà, se lo ritiene opportuno, aggiungervi, votandoli, altri nominativi di suo gradimento, purchè non venga superato il numero massimo dei voti previsto: numero sei per i Consiglieri e numero cinque per i Sindaci Revisori.
I nominativi aggiunti nelle righe in bianco della scheda, si intendono votati se non superano nel loro insieme il numero sopra detto: nel caso che il numero dei votati, compreso tra il nominativo già inserito nella scheda di votazione e quello aggiunto dal Socio nelle righe in bianco, superi nel loro insieme il numero di sei per il Consiglio e il numero di cinque per il Collegio Sindacale, si intenderà la non validità del voto con annullamento della scheda.
Art. 10
La Commissione elettorale ha il compito di:
a) Preparare due diverse schede da distribuire al momento della votazione ai Soci votanti; una per la nomina dei sei Consiglierie l’altra per la nomina dei tre Sindaci effettivi e dei due supplenti. Le schede devono recare a bordo la firma di tre componenti la Commissione Elettorale;
b) Diramare con manifesti pubblici e con ogni altra fonte di informazione, l’avviso della votazione che deve essere di Domenica o comunque di giorno festivo.
c) Comporre il seggio elettorale presso la sede della Società Macchia Faggeta che deve restare aperto nel giorno della votazione, dalle ore 9 alla ore 18;
d) Regolare tutte le operazioni di voto, che resta segreto, diretto o per rappresentanza (art.9 dello Statuto), procedere agli scrutini, redigere il verbale e proclamare i Soci eletti alle cariche sociali.
Art. 11
A pena di nullità la scheda sarà ritenuta valida con qualsiasi numero di nominativi votati, purchè nel suo insieme, compreso gli eventuali nomi aggiunti nelle righe in bianco, non superi, conforme all’art.9 del Regolamento, il numero di sei per il Consiglio di Amministrazione e di cinque per il Collegio Sindacale.
I membri della Commissione elettorale hanno, infine, il compito di istruire di volta in volta, sulle suddette clausole, il Socio votante, al momento della consegna delle schede.
Art. 12
Nella scheda di votazione il Socio votante dovrà indicare, per i nominativi aggiunti, nome, cognome, possibilmente via e numero civico, o comunque ogni altro dato che lo possano con certezza fare individuare in caso di omonimia.
Art. 13
Sono eletti a Consiglieri i nominativi che avranno raggiunto il più alto numero di voti.
Lo stesso criterio vale per i Sindaci, prima per gli effettivi, poi per i supplenti.
In caso di parità di numero si fa luogo alla nomina scegliendo il candidato che abbia già fatto parte a precedenti Consigli di Amministrazione e del Collegio Sindacale o il più anziano in età, con prederenza ai primi.
TITOLO V – IL SEGRETARIO
Art. 14
Viene nominato per concorso dal Consiglio di Amministrazione.
Ha l’incarico della tenuta della contabilità della Società e dell’attuazione pratica delle deliberazioni prese nelle Assemblee dei Soci e nelle riunioni del Consiglio di Amministrazione.
Deve uniformare ogni atto alle disposizioni e norme dello Statuto e del Regolamento seguendo le direttive del Presidente.
Assiste alle Assemblee generali dei Soci e alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e ne redige i varbali, avendo cura di inviarne copia, volta per volta, ai membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale.
Compila e firma i mandati di incasso e pagamento che dovranno essere controfirmati dal Presidente. Cura l’aggiornamento dell’elenco dei Soci nei modi previsti dall’art.17 dello Statuto penultimo comma.
Nel concorso, a parità di voto, avrà la preferenza il Socio, o in difetto, il figlio di Socio.
TITOLO VI – IL CASSIERE
Art.15
Il Cassiere è depositario dei capitali in contanti della Società di cui ne ha la intera responsablità.
Il Consiglio di Amministrazione può chiedergli di prestare cauzione.
Ha il compito di effettuare incassi e pagamenti su mandati firmati dal Presidente e dal Segretario esigendo le ricevute per ogni pagamento.
Deve tenere costantemente aggiornato il libro Cassa che dovrà esibire ad ogni richiesta del Consiglio di Amministrazione, dei Sindaci e del Segretario.
TITOLO VII – I DIPENDENTI
Art. 16
I dipendenti della Società, vengono nominati per concorso dal Consiglio di Amministrazione, secondo le disposizioni contenute nelle norme sul trattamento economico e giuridico della categoria ed il mansionario stabilito nel bando di concorso.
1) Hanno il compito della perlustrazione del territorio della Società ed a tutto quanto è fissato nel bando di concorso e nel mansionario allegato;
2) Su richiesta del Consiglio di Amministrazione dovranno esse4re presenti alle riunioni del Consiglio, al quale dovranno riferire sulla conduzione boschiva, come loro obbligo sarà di fare rapporto giornaliero su cose da loro riscontrate durante il servizio. Dovranno essere presenti all’Assemblea generale dei Soci;
3) Dovranno redigere verbale da trasmettere al Presidente del Consiglio di Amministrazione per danneggiamenti ed abusi da loro accertati, contestandone il fatto; il danneggiatore recidivo, se Socio, potrà essere escluso dai benefici concessi ai Soci e punito a norma di legge. Delle somme ricavate per eventuali contravenzioni effettuate dal personale preposto, saranno devolute: il 50% al Fondo di riserva e l’altro 50% all’Assistenza e Beneficenza.
NORME SANZIONARIE
I dipendenti potranno essere rimossi dal servizio su decisione del Consoglio di Amministrazione solo nei seguenti casi:
- Provata incapacità professionale
- Spravvenuta mancanza di requisiti dalla loro assunzione
- Tolleranza su abusi commessi da Terzi sulla proprietà, da loro individuati
- Accettazione di compensi illeciti e di benefici indebiti conseguiti nel disbrigo delle mansioni inerenti al loro incarico.