TITOLO 1 – ORDINAMENTO DELLA SOCIETA’

Art. 1

La Società Macchia Faggeta, quale fu costituita con pubblico strumento notarile 28 Febbraio 1800 con le statuzioni di cui alla sentenza del Tribunale di Montepulciano del 19.02.1944, é una Società particolare, autonoma, avente per oggetto il godimento e lo sfruttamento del tenimento boschivo di proprietà sociale denominato “Macchia Faggeta” nonché il compimento di attività connesse alla valorizzazione del patrimonio sociale nell’interesse dei Soci.

Rientrano nell’oggetto sociale, la trasformazione di singoli appezzamenti di terreno facenti parte del tenimento di proprietà sociale, la trasformazione industriale del legname in prodotti grezzi e finiti, l’esercizio di funivie, ascensori,  sciovie, slittovie ed altri mezzi di trasporto a funi senza rotaie in servizio pubblico, l’esercizio di attività alberghiere e di impianti sportivi in genere, e comunque, il compimento di tutte le operazioni attinenti alle attività sopra specificate o con esse collegate.

Possibili alienazioni o permute di singoli appezzamenti di terreno sociale, ovvero atti che possano incidere gravemente sul patrimonio della Società Macchia Faggeta, potranno avvenire solo con deliberazione propositiva presa a maggioranza dei voti del Consiglio di Amministrazione, deliberazione propositiva presa a maggioranza dei voti del Consiglio di Amministrazione, deliberazione che dovrà essere sottoposta a ratifica dell’Assemblea ordinaria dei Soci, e sarà valida la decisione presa a maggioranza dei 2/3 dei Soci presenti.

La Società potrà compiere tutte le operazioni immobiliari, mobiliari e finanziarie, contrarre mutui passivi per il raggiungimento dell’oggetto sociale e potrà costituire Società ed assumere partecipazioni, quote in Società, Enti ed Aziende aventi uno scopo affine, con finalità di favorire la realizzazione dei programmi di sviluppo sociale e culturale della Città di Abbadia S.Salvatore ed  incrementare l’assistenza ai Soci ed agli Enti cittadini.

Sono escluse in modo assoluto operazioni di borsa a carattere di speculazione.

La Società Macchia Faggeta non ha scopo di lucro e le quote sono INALIENABILI, INESPROPRIABILI E NON SOGGETTE A LIQUIDAZIONE.

Art. 2

La Società Macchia Faggeta ha la sua sede sociale nel comune di Abbadia San Salvatore – Via della Pace ,70 ed ha una durata illimitata.

Art. 3

Il patrimonio della Società è costituito dal tenimento boschivo denominato “Macchia Faggeta” e da tutte le strutture, impianti, immobili, ecc…destinati allo sviluppo delle attività di cui all’art.1

TITOLO 2 – SOCI

Art.4

Sono Soci della Società Macchia Faggeta gli eredi dei 203 fondatori raggruppati per stipiti: ciascuno stipite, indipendentemente dal numero di persone che lo compongono, è rappresentato a tutti gli effetti da un solo Socio che ha la qualifica di CAPOSTIPITE.

La qualifica di Socio capostipite nella Società spetta di ufficio al parente più prossimo al Socio originario. A parità di discendenza al Socio più anziano in età.

Per eredi si intendono quelli previsti dalla successione legittima, esclusa cioè la successione testamentaria.

Art. 5

I Soci componente lo stipite, con loro decisione a maggioranza e sottoscritta, potranno nominare a rappresentarli, in sostituzione del loro capostipite in carica, altro Socio dello stipite che ritenessero più idoneo a svolgere tale compito.

Il Socio rappresentante lo stipite così nominato, resta in carica tre anni ed alla scadenza potrà essere confermato o sostituito con analoga procedura. Tale decisione dei componenti lo stipite deve essere comunicata al Consiglio di Amministrazione entro trenta giorni.

Art. 6

Ciascuno stipite ha uguali diritti sul patrimonio sociale ed è tenuto a sopportarne in uguale misura gli oneri della gestione sociale.

Le quote sociali attribuite agli stipiti originari estintisi o che andranno ad estinguersi, senza eredi fino al decimo grado di parentela, rimangono od andranno a rimanere patrimonio comune, per devoluzione, degli altri stipiti esistenti.

Art. 7

L’esclusione del Socio rappresentante lo stipite, può aver luogo per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge e dal contratto sociale ed inadempienze a danno della Società.

L’esclusione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione.

Non possono ricoprire cariche sociali i Soci ordinari ed i capostipiti che siano falliti, interdetti, inabilitati o che abbiano subito condanne penali che comportano l’interdizione dai pubblici uffici.

In caso di decadenza, di recesso e di esclusione del Socio rappresentante lo stipite, quest’ultimo verrà rappresentato da altro Socio, in base alle norme di cui all’art. 4 del presente Statuto.

Titolo III  – ORGANI SOCIALI

Art. 8

Sono organi della Società:

a) L’Assemblea Generale dei Soci.

b) Il Consiglio di Amministrazione.

c) Il Collegio dei Sindaci Revisori.

ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI

Art. 9

L’Assemblea generale dei Soci Capostipiti è costituita dai Soci rappresentanti lo stipite, i quali hanno diritto di voto e rappresentano tutti i discendenti dello stesso stipite.

Il Socio capostipite che per qualsiasi motivo non può essere presente all’Assemblea generale, o impossibilitato a partecipare alle votazioni per le cariche sociali, dovrà farsi rappresentare, a mezzo delega da lui sottoscritta, da un componenete del proprio stipite, salvo che per particolari motivi di idoneità ed opportunità la maggioranza dei componenti lo stipite lo autorizzi a delegare altro Socio.

Il Socio capostipite che dovesse trovarsi nelle condizioni di essere l’unico edere dello Stipite, o in condizioni tali di essere impossibilitato a farsi rappresentare da altro discendente, potrà delegare un Socio di sua fiducia, facente parte di altro Stipite.

Non possono essere delegati i membri componenti il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale, limitatamente all’approvazione del bilancio consuntivo e di previsione.

Il delegato può rappresentare un solo Socio capostipite.

Art. 10

L’Assemblea generale dei Soci capostipiti è convocata in seduta ordinaria, almeno una volta l’anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale, per deliberare sui seguenti oggetti:

  1. Approvazione del bilancio consuntivo di esercizio e del bilancio di previsione.
  2. Elezioni dei membri del Consiglio di Amministrazione con nomina    assembleare e dei Sindaci Revisori.
  3. Sugli altri oggetti attinenti alla gestione della Società e ad essa sottoposti dagli Amministratori.

Non possono partecipare all’ Assemblea coloro che non risultano dai libri della Società essere Soci ordinari o capostipiti.

L’Assemblea è regolarmente costituita e può validamente deliberare sulle materie poste all’ordine del giorno, in prima convocazione con la presenza diretta o per rappresentanza della maggioranza dei Soci capostipiti; in seconda convocazione con la presenza di almeno 30 (trenta) di essi.

L’Assemblea è aperta a tutti i Soci ordinari i quali hanno facoltà di intervenire per portare il loro contributo, intervento che a richiesta può essere verbalizzato, senza però diritto di voto.

Le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei Soci capostipiti presenti al momento della votazione. I Soci capostipiti o i loro delegati dovranno astenersi nell’ipotesi di conflitto di interessi per conto proprio o di terzi: in caso di contrasto sarà l’Assemblea a decidere.

Art. 11

L’Assemblea generale delibera in sede straordinaria sulle modifiche dello Statuto e Regolamento.

L’Assemblea straordinaria può deliberare validamente con la partecipazione, diretta o per rappresentanza, di due terzi dei Soci capostipiti in prima convocazione  e con la presenza di metà più uno dei Soci capostipiti, in seconda convocazione.

Le deliberazioni dell’Assemblea straordinaria sono valide con il voto favorevole della maggioranza dei Soci presenti al momento della votazione.

Art. 12

L’Assemblea generale dei Soci è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dalla maggioranza dei Consiglieri, e dovrà essere anche convocata, quando ne facciano richiesta scritta 50 (cinquanta) Soci capostipiti con indicazione delle materie da trattare.

La convocazione dell’Assemblea si attua mediante l’invio di avviso di convocazione contenente: il luogo, la data e l’ora dell’adunanza e tutte le indicazioni delle materie da trattare, ai Soci capostipiti nel domicilio risultante dal libro dei Soci, nonché mediante affissione dell’avviso di convocazione nell’Albo pretorio comunale e negli appositi spazi predisposti per la pubblicità, come altri mezzi ritenuti idonei dal Consiglio di Amministrazione.

L’avviso dovrà essere inviato almeno cinque giorni prima di quello fissato per l’adunanza.

Art. 13

L’Assemblea generale è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, il quale ne regola lo svolgimento. Su richiesta della maggioranza dei Soci presenti, la votazione potrà avvenire a scrutinio segreto.

Art. 14

Le delibere dell’Assemblea  devono constare di apposito verbale sottoscritto dal Presidente, dal Segretario e dai Consiglieri presenti.

Il verbale dell’Assemblea straordinaria può essere redatto da un Notaio e dallo stesso sottoscritto unitamente al Presidente dell’Assemblea.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 15

Il Consiglio di Amministrazione è composto di undici membri, Soci Capostipiti o Soci ordinari, dei quali sei eletti dall’Assemblea generale dei Soci, e cinque membri nominati dal Consiglio Comunale, in rappresentanza del Comune di Abbadia San Salvatore.

A parziale modifica dell’art. 57, accordo 1908, si riconosce al Comune, se non avesse disponibilità nel Consiglio Comunale di avere Soci della Macchia Faggeta per inviarli a sua rappresentanza, di farsi rappresentare nel Consiglio di Amministrazione della Società Macchia Faggeta, anche con persone di sua scelta, purchè siano  componenti iscritti della Società.

Non potranno far parte del Consiglio di Amministrazione né del Collegio Sindacale e se eletti ne decadranno, i Soci che per qualsiasi motivo ed in particolare per attività svolta, luogo dove si esercita, rapporti contrattuali continuativi con la Macchia Faggeta, od altro, possano trovarsi in conflitto di interessi con la stessa.

I membri del Consiglio di Amministrazione di nomina Assembleare eleggono il Presidente e il Vice Presidente.

Il Consiglio può farsi assistere da un Segretario.

Art. 16

Il Consiglio di Amministrazione resta in carica tre anni ed i membri facenti parte possono essere rieletti. In caso di vacanza durante il triennio, i membri del Consiglio di nomina Assembleare sono sostituiti dal candidato che nelle elezioni ha riportato il maggior numero dei voti in successione.

I membri di nomina Comunale, sono sostituiti dal Consiglio del Comune.

Decade dal Consiglio di Amministrazione e dal Collegio Sindacale il membro che senza giustificato motivo risulterà assente per sei sedute nell’anno solare.

Art. 17

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri inerenti alla amministrazione della Società ed è investito dei più ampi poteri tanto per l’ordinaria che per la straordinaria amministrazione; ad esso compete di deliberare su tutti indistintamente gli affari che non siano specificatamente riservati all’Assemblea generale dei Soci; inoltre provvederà alla determinazione del quantitativo di legna da assegnare ai Soci, del prezzo di cessione e delle modalità di pagamento, di assegnazione, di distribuzione e di consegna; alla erogazione di somme da destinarsi per assistenza e beneficenza; alla nomina del Cassiere e del Segretario, come di altre persone per l’espletamento di tutte le attività; alla redazione del bilancio consuntivo; alla tenuta e all’aggiornamento del libro dei Soci capostipiti e dei Soci ordinari, su richiesta e dati forniti dagli stessi interessati.

Dispone per i servizi dipendenti dalla Società, sulla manutenzione del fondo sociale e sulla osservanza, unitamente al Collegio dei Sindaci, dello Statuto e del Regolamento.

Art. 18

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente e può, nel caso di urgenza, essere riunito anche per convocazione diretta e immediata.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono valide con la presenza almeno della metà più uno di tutti i Consiglieri in prima convocazione, mentre in seconda convocazione basterà la presenza della metà più uno dei Consiglieri di nomina sociale.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti.

Art. 19

Il Consiglio di Amministrazione può delegare alcuni propri compiti al Presidente ed ai singoli componenti del Consiglio di Amministrazione determinandone il potere.

COLLEGIO SINDACALE

Art. 20

Il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci effettivi e da due sindaci supplenti, eletti per votazione sociale e resta in carica tre anni.

Il Collegio Sindacale controlla l’andamento economico ed amministrativo della Società, provvede alle ispezioni di cassa nonché dei registri e documenti contabili; provvede alla verifica ed al controllo del bilancio consuntivo, riferendo al Consiglio di Amministrazione ed all’Asseblea generale dei Soci capostipiti sulle eventuali irregolarità riscontrate.

Nei loro confronti si applica l’art. 2407 c.c.

TITOLO IV – RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA’

Art. 21

La firma e la rappresentanza della Società, anche in giudizio spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in caso di suo impedimento al Vice Presidente.

TITOLO V – PROVENTI E SPESE

Art. 22

Le entrate e le spese della Società avvengono a qualsiasi titolo per il buon andamento della vita della Società nonchè  per lo svolgimento e la realizzazione di ogni attività di cui all’art. 1

Art. 23

Le eventuali eccedenze delle entrate sulle spese, detratto il 25% da destinarsi alla costituzione del fondo di riserva da utilizzare per eventuale pareggio di bilancio, sono destinate:

  1. All’assistenza e beneficenza di tutte le persone in specie gli anziani, sempre che siano discendenti dello stipite originario o comunque iscritti nell’elenco dei Soci, siano essi capostipiti che ordinari;
  2. Ad attività che mirano ad incrementare lo sviluppo sociale turistico, e culturale della città di Abbadia San Salvatore. A tale riguardo la Società ove si presenti l’opportunità, potrà prendere anche iniziative dirette in tal senso oltre che affiancare ed appoggiare Enti ed Associazioni che perseguono detti scopi;
  3. Ad Enti di assistenza e beneficenza, ad Associazioni sportive locali.

La relativa ripartizione verrà fatta dall’Assemblea dei Soci in sede di bilancio, su proposta del Consiglio di Amministrazione.

Art. 24

Per quanto non previsto in questo Statuto, si fa espresso riferimento alle disposizioni di legge che disciplinano situazioni analoghe.

TITOLO VI – DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE

Art. 25

Il presente Statuto e Regolamento che recano parziali modifiche ai precedenti Statuti e Regolamenti, ha avuto effetto con l’Approvazione dell’Assemblea generale dei Soci capostipiti tenuta nella sede sociale in data 28.05.1983.